PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1975.

Art. 2.

      1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

 

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